Contenuti Principali

A cura del dott. Andrea Barabino, Dottore Commercialista in Torino

Il 29 agosto scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la  legge 111/2023, contenente la "Delega al Governo per la revisione del sistema tributario", a seguito della quale, fra le tante novità apportate al nostro sistema tributario, vi è la riforma della normativa sulla fiscalità internazionale, attuata con l’emanazione del D.lgs 209/2023, entrato in vigore il 30 dicembre scorso. 
Vediamo di seguito una sintesi delle novità contenute nel decreto di maggiore impatto per i contribuenti.  


Articolo 1 - Residenza persone fisiche
Viene modificato l’articolo 2, comma 2, del DPR 917/1986, Testo Unico sulle Imposte Dirette, che individua la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia per coloro che nella maggior parte del periodo d’imposta, hanno:

  • la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato, oppure
  • il domicilio nel territorio dello Stato, disponendo che si intende per domicilio il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona, oppure
  • sono presenti nel territorio dello Stato.

Si presumono inoltre residenti, salvo prova contraria, coloro che sono iscritti, per la maggior parte del periodo di imposta, nelle anagrafi della popolazione residente.

Articolo 2 - Residenza delle società e degli enti
Viene modificato l’articolo 73, comma 3, del già citato DPR 917/1986, per attribuire la residenza fiscale italiana alle società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale,  oppure la sede di direzione effettiva (intendendo per tale la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società, o l’ente nel suo complesso), oppure ancora la gestione ordinaria in via principale (intendendo per gestione ordinaria il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso).

Articolo 3 - Semplificazione della disciplina delle società estere controllate (CFC)
Il decreto delegato interviene sull’articolo 167 del DPR 917/1986, in materia di imprese estere controllate situate in “paradisi fiscali”. Le modifiche intendono ridefinire l’individuazione delle entità estere localizzate in stati a fiscalità di vantaggio (paradisi fiscali), soprattutto per la qualificazione dei “regimi fiscali privilegiati”. Uno dei principali cambiamenti riguarda l’esclusione delle persone fisiche dalla normativa CFC, quindi, le nuove disposizioni si applicheranno soltanto alle imprese ed alle società. La norma abroga il criterio della comparazione della tassazione effettiva a favore di una verifica semplificata. Questa verifica richiede che il soggetto estero, per non essere considerato a tassazione privilegiata, sia tassato almeno con aliquota del 15%, calcolata rapportando le imposte correnti e anticipate iscritte nel bilancio della controllata all’utile ante imposte. È previsto un regime opzionale che consente al socio residente in Italia di sottrarsi alla verifica dell’imposizione effettiva dell’entità estera, versando un’imposta sostitutiva del 15% sul suo utile netto. In questo caso non è però possibile scomputare le imposte pagate all’estero. Le nuove regole si coordinano con le regole OCSE per evitare duplicazioni d’imposta preservando la capacità impositiva della giurisdizione della società controllata.
 
Articolo 4 - Disposizioni per incentivi fiscali compatibili con principi e disposizioni europee in materia di aiuti di stato
Viene stabilito, con una norma di carattere generale, che alle imprese e ai professionisti che hanno una sede o stabile organizzazione in Italia gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti solo alle seguenti condizioni:

  • se sono autorizzati dalla Commissione europea
  • se sono previsti nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione europea
  • se sono previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da regolamenti europei.

Viene inoltre stabilito che queste disposizioni si applicano anche agli incentivi fiscali già previsti alla data di entrata in vigore del Dlgs 209 (28 dicembre 2023).

Articolo 5 - Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati
Viene stabilito che i redditi, entro il limite annuo di euro 600.000

  • di lavoro dipendente,
  • assimilati a quelli di lavoro dipendente,
  • di lavoro autonomo, derivanti da arti e professioni,

se vengono prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, concorrono alla formazione dell’imponibile limitatamente al 50%, nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione che i soggetti:

  • si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni
  • non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.

Se il lavoratore presta l’attività in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto che appartiene allo stesso gruppo, il requisito di permanenza minima all’estero passa dai tre periodi d’imposta ai sei periodi d’imposta precedenti, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, ovvero  a sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Qualora non venga mantenuta in Italia la residenza per almeno quattro anni, il contribuente decade dai benefici della norma con recupero di quelli già fruiti e degli interessi. La percentuale di imponibilità del reddito passa dal 50% al 40% per cento nel caso in cui:

  • il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore, che diventi residente in Italia per il periodo di fruizione del regime agevolativo, oppure
  • vi sia la nascita di un figlio ovvero l’adozione di un minore di età, che diventi residente in Italia per il periodo di fruizione del regime agevolativo, durante il periodo di fruizione del regime agevolato qui in commento.

Soltanto per coloro che trasferiscono la residenza in Italia nel 2024, il regime agevolato si applica per ulteriori tre periodi d’imposta, oltre a quelli già previsti, se il contribuente ha acquistato l’abitazione principale in Italia nei dodici mesi precedenti al trasferimento. Le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno trasferito la loro residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 6 - Trasferimento in Italia di attività economiche
Viene introdotta un’agevolazione fiscale finalizzata ad attrarre in Italia nuove attività economiche: i redditi che derivano

  • da attività esercitate in forma d’impresa o
  • dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata,

sono esentati per il 50% della base imponibile da IRES ed IRAP se tali attività, svolte in un Paese extra-UE ed extra SEE, vengono trasferite in Italia. L’esenzione trova applicazione nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento dell’attività e nei cinque successivi. Le imposte non pagate durante il regime agevolato vengono recuperate, aumentate degli interessi, se il soggetto beneficiario dell’agevolazione trasferisce all’estero, nei cinque anni successivi, le attività oggetto del precedente trasferimento agevolato in Italia.


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