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A cura del dott. Matteo Caretti, Dottore Commercialista in Torino

Con l'obiettivo di attrarre nuovi investimenti in Italia, nell’ambito del recente intervento in materia di fiscalità internazionale di cui al Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (“D.Lgs. 209/2023”), è stato introdotto un incentivo fiscale che consiste nella detassazione - per 6 anni - del 50% del reddito imponibile relativo alle attività economiche trasferite in Italia da Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE).
La detassazione del 50% opera sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Nonostante la sua efficacia sia ancora soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea, la nuova agevolazione appare indubbiamente un notevole incentivo per le imprese extraeuropee che intendono riportare (o portare per la prima volta) attività economiche in Italia.

Il regime fiscale di favore, disciplinato dall'articolo 6 del D.Lgs. 209/2023:

  • si applica alle attività che non siano già state svolte in Italia nei 24 mesi precedenti il trasferimento;
  • si applica nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento delle attività economiche e per i 5 periodi d'imposta successivi;
  • riguarda solo le attività economiche già svolte in un Paese non-UE o non-SEE. Non è pertanto agevolabile l’inizio ex novo di attività economiche in Italia;
  • cessa di applicarsi se, durante il periodo di fruizione dell'agevolazione fiscale - o nei 5 periodi d'imposta (10 per le grandi imprese) successivi alla cessazione dell'agevolazione fiscale - il soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione trasferisce le attività all'estero;
  • richiede che siano mantenute separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito (ai fini IRES) e del valore della produzione netta (ai fini IRAP) agevolabile.


L’agevolazione può essere applicata in caso di trasferimento di sede e attività in Italia di società estere ma, più in generale, anche a società estere che non hanno mai risieduto in Italia.
A scanso di equivoci, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 209/2023 precisa che rientrano nell’agevolazione anche le attività d'impresa esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo.
Considerando l’ambito soggettivo dell’agevolazione, il rimpatrio delle attività economiche potrebbe essere preso in considerazione non solo per quelle attività attualmente svolte oltreoceano, ma anche per quelle svolte in Paesi più vicini, come, ad esempio, in Svizzera, in Regno Unito od in Medio Oriente.
In attesa dell’approvazione da parte della Commisione Europea e dei primi chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione Finanziaria, il rimpatrio in Italia delle attività economiche dovrebbe potersi attuare nella forma che più si ritiene adatta alle esigenze dell’impresa. Pertanto, a titolo di esempio, il rimpatrio in Italia potrebbe consistere nel trasferimento di un ramo d'azienda (ad esempio, una linea di produzione in un Paese
extra UE che venga trasferita in uno stabilimento già esistente in Italia) o nella fusione transfrontaliera di un'impresa estera in un'impresa italiana.
Decadenza dell’agevolazione
L'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 209/2023 dispone la decadenza dell’agevolazione e il recupero delle minori imposte versate per effetto di essa nel caso in cui il beneficiario trasferisca fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività precedentemente impatriate, nei cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione, ovvero nei dieci successivi se si tratta di “grandi imprese” così come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE (vale a dire imprese che occupano più di 250 persone ed il cui fatturato annuo superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro).
Ciò significa che le attività economiche devono essere mantenute in Italia per complessivamente 10 periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento ovvero 15 periodi d’imposta se si tratta di grandi imprese come sopra individuate.
In caso di decadenza dall'agevolazione, l'Amministrazione Finanziaria recupera, con gli interessi, le imposte non pagate in costanza del regime agevolato. Non è prevista in tal caso l’irrogazione di sanzioni.

 


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