Contenuti Principali

A cura del Dott. Vittorio Serito – Commercialista in Torino 

Indice

Premessa
Aspetti civilistici
Aspetti fiscali
Aspetti assistenziali
Aspetti previdenziali
Il tipo di consulenza necessaria

Premessa

Il presente articolo vuole fornire alcuni spunti su problematiche che tipicamente emergono nei rapporti delle persone con l'estero.
Ovviamente non si affrontano i problemi linguistici, culturali, amministrativi che in ogni caso emergono in simili rapporti e che devono essere affrontati con curiosità intellettuale e massimo rispetto per le sempre diverse soluzioni date in diversi contesti in cui l'umanità si trova a convivere.
La necessità di un approccio non solo limitato alla singola persona, ma anche al nucleo familiare, emerge per i continui aspetti pratici ed operativi che via via emergono.

Aspetti civilistici

I primi aspetti su cui è bene soffermarsi sono i cosiddetti aspetti civilistici.
Nei rapporti con l’estero, a volte purtroppo si tende a supporre che alcune regole tipiche dell'ordinamento italiano si trovino invariate anche altrove.
- Regole sulla cittadinanza;
- Regole sul matrimonio, con possibilità o meno di patti prematrimoniali o di regimi patrimoniali applicabili;
- Regole sulla divisione del patrimonio in caso di separazione e divorzio: nel nostro ordinamento applicabile ai soli frutti del matrimonio e non all’intero patrimonio dei coniugi;
- Regole sulla successione e sulle donazioni, dove da noi si ha il meccanismo della successione legittima e il divieto di patti successori.

Rendendosi applicabili altri ordinamenti, tali regole sono a volte sensibilmente diverse.
Tecnicamente, la scelta di un ordinamento giuridico o di un altro è disciplinata dalle disposizioni del diritto internazionale privato, in Italia principalmente contenute nella legge 31 maggio 1995, numero 218.

In tale ambito, per opportuno richiamo ad alcuni importanti principi, se ne riportano i principali riferimenti normativi:
Rapporti personali tra coniugi – art. 29 L. 218/1995
I rapporti tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolate dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Rapporti patrimoniali tra coniugi – art. 30.1 L. 218/1995
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Successione per causa di morte – art. 46.1-2 L. 218/1995
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte del soggetto della cui successione si tratta.

Aspetti fiscali

Come ben noto, la fiscalità ha una grandissima importanza in tutte le attività economiche.
Inoltre, come parimenti noto, la fiscalità in Italia è incentrata soprattutto sulle singole persone (nel caso, persone fisiche), pur con importanti estensioni alla dimensione del nucleo familiare (es. detrazioni per carichi di famiglia / isee / ecc.).
Per contro, all’estero, alcuni ordinamenti fiscali sono basati su una tassazione a livello di nucleo familiare e non solo di singola persona fisica.
Pertanto, sia nell'ordinamento fiscale italiano sia nei rapporti con gli ordinamenti stranieri gli aspetti di fiscalità vanno spesso visti non solo nell'ottica personale ma anche nell'ottica dell’intero nucleo familiare.
Esaminiamo in particolare alcuni aspetti di fiscalità in cui porre attenzione a tali principi.

a) Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche
La nuova nozione di residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi è disciplinata dall'articolo 2 comma 2 del TUIR, come modificato dal DLgs 27.12.2023 n. 209.
Essa è incentrata sulla nozione di domicilio, inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.
Viceversa nella versione vigente sino al 31 12 2023, la nozione di domicilio era quella contenuta nell'articolo 43 del codice civile, ossia il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Tali principi sono stati illustrati recentemente dalla circolare 20/E del 4 novembre 2024.
In tale contesto appare essenziale individuare le relazioni personali e familiari della persona, con il conseguente passaggio da un'ottica esclusivamente personale del contribuente ad un'ottica almeno in parte estesa all'intero nucleo familiare o delle relazioni personali.

b) Cointestazioni, procure e monitoraggio fiscale
Un altro meccanismo quasi sempre ricorrente nei rapporti internazionali è quello del cosiddetto monitoraggio fiscale (il modello del quadro RW), dove il contribuente residente fiscale italiano è tenuto a indicare le attività possedute all'estero, o di cui ha ivi la disponibilità.
Diventano a tal fine rilevanti i casi di cointestazione tra i coniugi, nonché il caso di procure rilasciate, ad esempio, a familiari, per gestire attività possedute all'estero.
Peraltro, si ricorda che analoghi meccanismi di controllo sono stati nel tempo introdotti da altri paesi che a loro volta intendono controllare le attività possedute all’estero dai loro residenti fiscali.

c) Imposte di successione e donazione
L'Italia, con le sue franchigie per il coniuge e per gli eredi diretti e con le sue aliquote ridotte, è a buona ragione considerata un paradiso fiscale ai fini dell'imposta di successione e di donazione.
Tuttavia, non appena ci si trova a muoversi in contesti internazionali, l'incidenza di tale imposta è sensibilmente più elevata, per cui tutti i passaggi di ricchezza all'interno della famiglia che coinvolgano aspetti internazionali comportano la necessità di attente valutazioni sotto tali profili, sia per verificare i presupposti territoriali nazionali dell’imposta stessa sia per l'emergere di eventuale materia impositiva ai fini di ordinamenti stranieri.

d) Regimi speciali e agevolazioni
Da ultimo, per chiudere questa brevissima carrellata di esempi, si richiamano le particolari normative agevolative a favore dei residenti esteri che trasferiscono la residenza in Italia, pagando un'imposta sostitutiva di 200.000 € annui sui redditi prodotti all'estero. L'agevolazione è estensibile anche ai familiari del contribuente che abbia esercitato l'opzione.
Anche in tale caso, l'ottica del legislatore fiscale si estende dalla persona fisica ai membri del nucleo familiare.

Aspetti assistenziali

Un altro fronte quasi sempre da affrontare è quello dell’assistenza sanitaria.
Nell’ambito della copertura offerta dal Servizio Sanitario Nazionale, un utile inquadramento si può trovare al seguente link del Ministero della salute: https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp
Peraltro, nella concreta esperienza della vita all’estero, le assicurazioni sanitarie private vengono ad assumere una grande importanza, specie nei rapporti con paesi prevalentemente a sanità privata o con bassa componente di assistenza pubblica (es. USA).

Aspetti previdenziali

Gli aspetti previdenziali e pensionistici sono spesso assai complicati nonostante i vari tentativi di armonizzazione.
Un utile riepilogo a livello di Comunità Europea, si può trovare in: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-and-benefits/country-coverage/index_it.htm
Nell’esperienza pratica, si tratta il più delle volte di districarsi in una miriade di regole specifiche per il singolo inquadramento di lavoro e per il singolo paese.

Il tipo di consulenza necessaria

Da quanto via via esaminato emerge chiaramente la necessità di acquisire consulenze specifiche su molteplici aspetti o, oltretutto con riferimento a realtà territoriali diverse.
A questo si aggiunga che molto spesso, in campo internazionale, le aree di competenza tecnica specifica delle singole professioni molto spesso non coincidono, per cui per lo stesso problema occorre a volte rivolgersi a professioni diverse nei diversi paesi coinvolti.
In tale contesto, la professionalità dei dottori commercialisti italiani e particolarmente utile sia per l'ampio spettro di competenza in area giuridica ed economica sia per l'abitudine a lavorare in squadra con professionalità diverse.

Alcuni tipici punti di forza del commercialista sono:
- le competenze tecniche economiche e giuridiche;
- la prevedibile maggiore necessità di competenze valutative ed economiche (es. prenuptial agreements, cd. pre-nups);
- la capacità di lavorare in squadra;
- la capacità di un approccio multidisciplinare e multiculturale.


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Contattate il Supporto Consulenziale di Ceipiemonte o i Dottori Commercialisti del Gruppo di Lavoro "Rapporti Internazionali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.odcec.torino.it