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Maggio 2025 - Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento può beneficiare del regime di “realizzo controllato” anche se la società scambiata è fiscalmente non residente
A di Francesco Scarfone, Dottore Commercialista WTS R&A Studio Tributario e Visiting Professor presso ESCP Business School
PremessaSecondo la disciplina generale, i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni in società, sono atti realizzativi di plusvalenze fiscalmente imponibili, al pari di una cessione (cfr. articolo 9, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito, anche “TUIR”). La plusvalenza fiscalmente rilevante è determinata come differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite ed il costo fiscale sostenuto in sede di acquisizione/sottoscrizione.
Per quanto di interesse in questo contributo, tale previsione è derogata dall’articolo 177 del TUIR, che, al realizzarsi di determinate condizioni fissate dalla norma, consente la neutralità dei conferimenti di partecipazioni (cd. “realizzo controllato”).
A tal riguardo, il Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito, anche, “Decreto legislativo”), tra l’altro, dà attuazione ai criteri e ai principi dell’articolo 6, della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito, anche “Legge delega”), relativo alla revisione del sistema di imposizione delle società e degli enti.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge delega, aveva demandato al legislatore di procedere alla “sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento”.
In virtù di tale delega, con l’articolo 17, comma 1, lettera c), numero 2), è stata completamente riscritta la disciplina dei conferimenti di partecipazioni di cui all’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR.
La nuova disciplina si applica ai conferimenti di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo (i.e. 31 dicembre 2024).
Disciplina applicabile fino al 30 dicembre 2024
Anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto legislativo, l’articolo 177, comma 2, del TUIR, prevedeva che “le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Il comma 2-bis del medesimo articolo stabiliva che “quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. […]”.
Con riferimento ai requisiti soggettivi della società scambiata, anche se il comma 2 del citato articolo 177 non richiamava – come invece accade nel comma 1, riguardante la permuta di partecipazioni – i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR (ossia le società di capitali residenti), l’Agenzia delle Entrate aveva espresso la posizione secondo la quale, per motivi di ordine logico-sistematico, sia la società acquirente/conferitaria, sia la società acquisita/scambiata debbano essere soggetti residenti (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 aprile 2017, n. 43/E).
Pertanto, se oggetto di scambio erano partecipazioni in società estere, secondo l’amministrazione finanziaria il regime del realizzo controllato non risultava applicabile, con potenziale emersione di una plusvalenza imponibile in capo al conferente in assenza di altri regimi derogatori applicabili.
Tale orientamento è stato oggetto di critiche in quanto non trovava supporto nella formulazione letterale della norma.
Disciplina applicabile a decorrere dal 31 dicembre 2024
In seguito alle modifiche apportate dal Decreto legislativo, l’articolo 177, comma 2, del TUIR, prevede che “in caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento […]”.
Il richiamo alla disposizione di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, rende esplicita l’inclusione tra le società “scambiate” delle società non residenti.
Per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-bis, il regime del “realizzo controllato” risulterà applicabile anche ai conferimenti disciplinati da quest’ultima disposizione, se sussistono le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari, intendendosi per tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al Decreto legislativo, le modifiche introdotte consentono di perseguire le seguenti finalità:
- superare l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate;
- superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell’ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti;
- facilitare l’attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.
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