Contenuti Principali

A cura dell' Avv. Paolo Lombardi, Esperto legale di Ceipiemonte

Con il dodicesimo pacchetto sanzionatorio contro la Russia, adottato il 18 dicembre 2023 (Regolamento UE 2873/2023 e Regolamento di esecuzione 2875/2023 che modificano il Regolamento UE 833/2014), sono state introdotte misure restrittive che prevedono l’estensione dei divieti all’importazione e all’esportazione, da e verso la Russia, a nuove categorie di beni e l’introduzione di nuove misure antielusive nei confronti di paesi extra-UE.

Ambito di applicazione
Sono numerose le modifiche introdotte dai predetti Regolamenti UE che incidono sull’importazione e l’esportazione di determinati beni da e verso la Russia a decorrere dal 20 marzo 2024. Le più rilevanti riguardano:

  • L’ampliamento del divieto di esportazione, vendita, fornitura e/o trasferimento in Russia a:
    - beni e tecnologie che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza russo, quali prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua, macchine utensili e parti di macchine o apparecchi;
    - beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (l’estensione riguarda ghisa, ferro e acciaio, tubi e accessori, motori e macchinari industriali).

  • L’ampliamento del divieto di importazione, acquisto e/o trasferimento dalla Russia a beni che, per le entrate che generano, consentono alla Russia di proseguire la guerra contro l’Ucraina. L’estensione riguarda ghisa, fili di rame, fogli e tubi di alluminio, gas GPL, diamanti, gioielli e orologi che contengono diamanti (le disposizioni relative ai diamanti si applicano già gradualmente dal 1° gennaio 2024).

  • L’introduzione del divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili direttamente o indirettamente software gestionali per le imprese o di progettazione e fabbricazione industriali a soggetti russi.

  • Il rafforzamento delle misure antielusive e dei divieti nei confronti di imprese che non hanno sede in Russia. In particolare, il nuovo articolo 12-octies prevede che, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII (cioè, ad oggi: USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera), di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del Regolamento UE n. 258/2012, l’esportatore vieti per contratto, mediante un’apposita clausola ("No Russia Clause"), la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia. L’accordo con la controparte del paese terzo deve altresì prevedere rimedi adeguati in caso di violazione di tali divieti. Inoltre, nel caso in cui la controparte di un paese terzo violi siffatti obblighi contrattuali, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.

L’obbligo di inserire nei contratti la suddetta No Russia Clause è previsto a decorrere dal 20 marzo 2024. Inoltre, entro questa data dovranno essere adeguati i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023 se la loro esecuzione si protrarrà oltre il 20 dicembre 2024.

Implicazioni pratiche
In relazione alle misure sopra descritte sarà necessario svolgere una verifica in modo da assicurarsi che la controparte contrattuale, persona fisica o giuridica, non rientri nei soggetti colpiti dalle restrizioni. Per quanto riguarda le importazioni, nel caso in cui si ricada in una delle tipologie di beni colpiti sarà opportuno indagarne la provenienza per accertarsi che nel corso di tutta la catena produttiva e commerciale i prodotti non abbiano coinvolgimenti con la Russia. Invece, in relazione alle esportazioni in Russia, sarà importante verificare la voce doganale interessata confrontandola con l’elenco dei beni sanzionati. Infine, con riferimento alle esportazioni verso paesi extra-UE diversi dai paesi partner (cioè, ad oggi: USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera), se i beni rientrano in una delle categorie interessate, sarà necessario introdurre nel contratto un’apposita "No Russia Clause" conforme all’articolo 12-octies sopra sintetizzato.


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