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Maggio 2025 - Riforma Accise 2025: Introduzione del SOAC e aggiornamenti normativi sugli alcolici
A cura di Ettore Sbandi, esperto doganale di Ceipiemonte
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 5 aprile, ha inizio la prima fase della riforma del sistema delle accise. L’obiettivo della riforma è quello di razionalizzare, semplificare e modernizzare l’impianto impositivo delle accise, adeguandolo alle esigenze attuali del settore e a una più efficiente gestione dei tributi armonizzati.
I settori oggetto di riforma:
- Gas naturale ed energia elettrica: pur mantenendo una disciplina in larga parte speculare, vengono riviste le modalità di accertamento, liquidazione e versamento delle imposte. Si abbandona il sistema basato su rate previsionali, in favore di una tassazione puntuale fondata sull’effettivo consumo; per il gas, inoltre, viene superata la distinzione tra "uso industriale" e "non industriale", adottando una nuova classificazione tra "uso domestico" e "non domestico", più chiara e funzionale;
- Alcolici: cambiano le norme per i depositi e lo stoccaggio e distribuzione di prodotti alcolici, oltre ad essere introdotti e riconosciuti fiscalmente i processi di dealcolazione;
- Imposta di consumo: gli articoli 61 e seguenti del TUA vengono riorganizzati per favorire chiarezza e semplicità, soprattutto sul piano contabile;
- Prodotti succedanei e contenenti nicotina: vengono ampliate le possibilità di commercializzazione e si estende la disciplina anche a prodotti non da fumo, destinati all’assorbimento umano senza combustione.
SOAC: nasce il Soggetto Obbligato Accreditato
La vera novità di sistema risiede nell’introduzione del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), una nuova figura giuridica, riconosciuta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si configura quale il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale.
Il processo di riconoscimento del SOAC prevede un’attenta istruttoria da parte dell’ADM, che, a seguito della presentazione dell’istanza da parte del soggetto richiedente, valuterà il rispetto dei requisiti previsti per il periodo compreso tra i cinque anni precedenti la data di presentazione dell’istanza e quella di conclusione dell’istruttoria. Tra i requisiti richiesti si rilevano:
- Professionalità: competenze tecniche interne e qualifiche professionali;
- Organizzazione aziendale: adeguatezza della struttura, dei mezzi tecnici e dei controlli interni;
- Solvibilità finanziaria: analisi degli indici di bilancio e dell’adempimento degli obblighi fiscali;
- Filiera di approvvigionamento: verifica della solidità e affidabilità dei partner commerciali;
- Conformità fiscale: assenza di violazioni gravi e ripetute in materia di accise, IVA e tributi doganali.
Circa i risparmi e le semplificazioni, l’ottenimento della qualifica SOAC comporta benefici economici e amministrativo-contabili. Sul piano finanziario, è prevista la riduzione (fino all’esonero) delle cauzioni per i beni in sospensione: 30% livello base; 50% livello medio; 100% livello avanzato.
A ciò si aggiungono vantaggi concreti in termini di gestione operativa, tra cui si evidenziano:
- Semplificazioni e facilitazioni relative alla gestione dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica;
- contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche, danneggiati o inutilizzabili;
- periodicità di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell’imposta;
- esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa della dogana;
- dilazione del termine per l’applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche fino a un massimo di ventiquattro mesi;
- differimento dei termini previsti per la presentazione delle comunicazioni periodiche;
- semplificazione della documentazione da allegare in relazione alla presentazione delle istanze nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- semplificazione delle modalità di presentazione della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica e del gas naturale;
- esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici con codici NC differenti.
Focus: cosa cambia per il settore dei prodotti alcolici
La riforma introduce rilevanti semplificazioni per il comparto delle bevande alcoliche, riconoscendo il ruolo anche degli esercizi di vendita all’interno del nuovo art. 29 TUA.
Nello specifico, sarà permesso di avviare l’attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra mediante un’unica comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), il quale a sua volta trasmetterà l’istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, eliminando quindi l’obbligo del doppio passaggio.
Un’ulteriore semplificazione riguarda, salve talune eccezioni, gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici a fini commerciali: il limite per l’esonero dall’obbligo di denuncia è stato innalzato a 50 litri, contro i precedenti 20.
Processo di dealcolazione: una nuova normativa per un mercato emergente. L’introduzione dell’articolo 33-ter nel TUA rappresenta un passo avanti importante nella regolamentazione del settore della dealcolazione, fornendo finalmente un quadro normativo chiaro per la produzione di alcole etilico ottenuto attraverso processi di dealcolazione. Questa novità risponde all’esigenza di regolare un comparto in rapida espansione, alimentato dalla crescente domanda di vini a basso o nullo contenuto alcolico.
Tale processo di dealcolazione potrà essere effettuato unicamente presso impianti autorizzati, dotati di licenza di deposito fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come stabilito dal Decreto MASAF del 20 dicembre 2024, che attua il Regolamento (UE) 2021/2117.
Il decreto MASAF specifica anche rigidi requisiti per gli ambienti in cui si svolgono le operazioni di dealcolazione: questi locali devono essere esclusivamente destinati a tale scopo e separati fisicamente da quelli utilizzati per la produzione o lo stoccaggio di vini non dealcolati. Inoltre, devono essere rispettati criteri precisi in materia di tracciabilità e registrazione, compresi obblighi di comunicazione preventiva agli uffici competenti.
Un altro punto rilevante riguarda la gestione dei sottoprodotti derivanti dalla dealcolazione. È previsto che questi possano essere impiegati per la produzione di distillati o di bioetanolo, a condizione che vengano prima denaturati e che siano rispettate le disposizioni fiscali vigenti.
In linea con quanto previsto dal Decreto del MASAF, l’articolo 33-ter stabilisce inoltre che l’intera attività sia soggetta a controllo fiscale. In particolare, sono previsti accertamenti sulle attrezzature impiegate e sulle modalità di raccolta dell’alcole, il quale dovrà essere custodito in contenitori sigillati dal personale dell’Amministrazione finanziaria, come già indicato nell’articolo 33 TUA.
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