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A cura dell'Avv. Marcello Mantelli - Esperto legale del Supporto Consulenziale di Ceipiemonte  
Studio Mantelli-Davini Avvocati Associati

Le imprese UE devono valutare gli effetti economici e commerciali che la Brexit potrebbe causare sui contratti commerciali in corso con partner commerciali con sede in UK quali, ad esempio, vendita, fornitura, distribuzione, agenzia e licenza così come su quelli ancora da stipulare.
In linea di principio i contratti in corso, siano essi regolati dal diritto inglese o da un diritto terzo europeo, rimarranno validi in applicazione dell’universale principio di diritto romano pacta sunt servanda (i patti devono essere rispettati), recepito nel diritto inglese con la sanctity of contract e nel diritto italiano con la previsione contenuta all’art. 1372 del Codice civile secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.

Occorrerà tuttavia analizzare i potenziali rischi commerciali connessi all’operazione economica in corso alla luce della presenza o meno di clausole contrattuali che regolino tali rischi e, in mancanza di clausole, della legge applicabile al rapporto. Ad esempio, un maggior costo di esecuzione a carico del fornitore italiano potrebbe derivare dall’obbligo di consegnare prodotti conformi sulla base di criteri introdotti da una nuova normativa tecnica inglese post-Brexit che sostituisce automaticamente, ai sensi del contratto, le norme tecniche europee armonizzate precedentemente in vigore.

Nel caso di contratto di distribuzione internazionale potrebbero invece sorgere divergenze di interpretazione, ad esempio sull’estensione del territorio contrattuale qualora sia stato definito al tempo della sottoscrizione del contratto come l’intero territorio dell’Unione Europea e sui conseguenti minimi di acquisto a carico del concessionario pattuiti pre-Brexit, non più attuali alla luce della riduzione del territorio dell’UE.  
Per quanto riguarda invece i futuri contratti da stipulare con partner inglesi post-Brexit, la scelta della legge applicabile eventualmente pattuita tra le parti continuerà ad essere valida (il Regno Unito ha recepito il contenuto del Regolamento europeo Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nella propria legislazione nazionale) così come si continuerà ovviamente ad applicare il principio pacta sunt servanda.

È tuttavia consigliabile redigere un testo contrattuale su misura - alla luce degli obiettivi commerciali e dei potenziali rischi economici che si potrebbero configurare - il più possibile completo e autoregolato rispetto alla legge che integra le previsioni contrattuali al fine di disciplinare in modo appropriato l’intera operazione economica. Il contratto, oltre alle consuete tutele specifiche relative al tipo specifico di operazione economica, dovrà poi essere strutturato in modo da garantire alle parti un certo margine di adattabilità ai futuri cambiamenti post-Brexit, prevedendo obblighi di rinegoziazione a fronte di specifiche circostanze o eventi. Ad esempio, le situazioni di imprevisto aggravio dei costi a carico del fornitore italiano potrebbero essere gestite con successo tramite una clausola di hardship che consenta una rinegoziazione dei termini economici dell’affare, con possibilità di recesso dal contratto nel caso non venga raggiunto un accordo soddisfacente, così come attraverso una clausola di forza maggiore azionabile nel caso si verifichino eventi imprevedibili al tempo della stipula.

Per quanto il Regno Unito abbia aderito lo scorso settembre 2020 alla Hague Convention sugli accordi di scelta del foro competente, che consente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze negli stati membri della Convenzione, inclusa l’UE, diverrà poi indubbiamente più costoso, complesso e richiederà più tempo rispetto al passato eseguire una sentenza in UK e viceversa. Particolare attenzione andrà quindi riservata alla clausola di scelta del metodo di risoluzione delle controversie, tenuto conto che la sentenza resa in Italia nei confronti di un partner inglese e viceversa non godrà più del beneficio della automatica riconoscibilità e della conseguente possibilità di esecuzione forzata nel Regno Unito, prima prevista dal Regolamento (UE) 1215/2012.

Occorrerà pertanto valutare attentamente le diverse opzioni disponibili tra la scelta del foro italiano o di quello inglese o in considerazione dell’importanza economica dell’affare, l’eventuale scelta di un arbitrato presso un’istituzione arbitrale in grado di amministrare con efficienza ed a costi contenuti procedimenti arbitrali internazionali.


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