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Gennaio 2022 - Chi decide una lite commerciale internazionale?
A cura dell'Avv. Luca Davini, Esperto legale di Ceipiemonte
Studio legale Mantelli Davini Avvocati Associati
Il tema dell’individuazione del soggetto competente a decidere una lite internazionale riveste un ruolo fondamentale. All’insorgere di una controversia ciascuna parte potrebbe trovarsi, a seconda dei casi, in una posizione vantaggiosa, di equilibrio, svantaggiosa o addirittura priva di una tutela concreta. In linea generale, non esiste un metodo di risoluzione delle controversie che possa essere considerato il migliore in assoluto. Ogni situazione deve essere esaminata caso per caso: ciò che è importante è assumere decisioni informate.
La scelta è tra arbitrato e giurisdizione ordinaria: nel primo caso le controversie saranno decise da arbitri nominati dalle parti o da un’istituzione arbitrale, nel secondo caso le liti saranno decise dai tribunali statali scelti dalle parti mediante un accordo specifico (la scelta del foro) o, in assenza di tale scelta, individuati sulla base delle norme di diritto internazionale privato (Dip) di ciascun Paese delle parti.
L’arbitrato presenta notevoli vantaggi rispetto alla giurisdizione ordinaria:
- la neutralità del tribunale arbitrale e la competenza specifica degli arbitri;
- la semplicità della procedura rispetto ai processi statali e la segretezza dei lodi;
- la possibilità di evitare che il partner possa ricorrere ai propri giudici.
In aggiunta, un lodo arbitrale sarà valido ed efficace nella maggior parte dei casi, stante la diffusione della Convenzione di New York sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York 1958), che vincola i tribunali dei Paesi aderenti a riconoscere e a dare esecuzione a un lodo arbitrale contrariamente a quanto accadrebbe per una sentenza emessa da un giudice statale, tenuto conto della scarsa diffusione di convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia in materia.
Tuttavia, non sempre l’arbitrato costituisce la scelta ottimale, ad esempio nei casi in cui l’esportatore italiano si dovesse trovare in una posizione difensiva, ovvero sia privo di potenziali richieste nei confronti della controparte (ad esempio, nel caso di un contratto di vendita con pagamento anticipato).
Nel caso di scelta della giurisdizione ordinaria, con la scelta del foro contenuta nel contratto, il tribunale competente a decidere sulle controversie potrà essere quello del proprio Paese, del Paese della controparte o di un Paese terzo (salve necessarie verifiche sulla validità di questa scelta, da fare caso per caso).
Qualora le parti non abbiano pattuito alcunché, le norme di Dip di ciascun Paese delle parti individueranno il giudice competente, che in linea di massima sarà quello del Paese del convenuto, salvo deroghe che individuano fori diversi sulla base della tipologia contrattuale.
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