Contenuti Principali

A cura del dott. Domenico Del Sorbo, Esperto in pagamenti internazionali di Ceipiemonte e LIBF Qualified Trade Finance Specialist

La migliore definizione di incasso documentario la possiamo rilevare dalle “rules” che disciplinano lo strumento di regolamento: le URC (Uniform Rules for Collections) 522 ICC. L’art. 2 delle URC 522 ICC riporta quanto segue:
"Collection" means the handling by banks of documents as defined in sub-Article 2(b), in accordance with instructions received, in order to:
1) obtain payment and/or acceptance,
or
2) deliver documents against payment and/or against acceptance,
or
3) deliver documents on other terms and conditions.”

Il sub-Article 2(b), riporta la definizione di “documents”:
“«Documents» means financial documents and/or commercial documents:
i. «Financial documents» means bills of exchange, promissory notes, cheques, or other similar instruments used for obtaining the payment of money;
ii. «Commercial documents» means invoices, transport documents, documents of title or other similar documents, or any other documents whatsoever, not being financial documents.”

Pertanto, l’incasso documentario si può definire come il “trattamento” da parte delle banche di documenti commerciali e/o finanziari per ottenere il pagamento o l’accettazione di tratte (Bill of Exchanges) o per consegnare I documenti dietro pagamento (D/P: Documents against Payment per pagamento a vista)  o l’accettazione di tratte (Bill of Exchanges) (D/A: Documents against Acceptance per pagamento a vista con una “demand draft” o a scadenza con una “usance draft”)  o consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.

La normativa URC 522 ICC definisce anche il significato di “Clean” e “Documentary Collection”:

"Clean collection" means collection of financial documents not accompanied by commercial documents.

"Documentary collection" means collection of:
1) Financial documents accompanied by commercial documents;
2) Commercial documents not accompanied by financial documents.

Le c.d. “Clean Collections” implicano, dunque, l’invio di documenti finanziari (“bills of exchange“ o “promissory notes”) per il tramite del sistema bancario al fine di ottenere il pagamento dall’importatore, mentre i documenti commerciali (fatture, packing list, documenti di trasporto, di origine, ecc.) vengono inviati direttamente all’importatore. Tale soluzione implica un elevato livello di fiducia fra le controparti commerciali, in quanto l’esportatore perde il controllo fisico della merce.

Incasso Documentario: i soggetti coinvolti
Nell’ambito di una operazione di incasso documentario, sono cinque i soggetti potenzialmente coinvolti nell’operazione:
• Il "principal" (ordinante/esportatore/traente-drawer) che è il soggetto che affida l’esecuzione di un incasso ad una banca;
• La "remitting bank" che è la banca alla quale il “principal” affida l’esecuzione dell’incasso;
• La "collecting bank", che è una qualsiasi banca, diversa dalla “remitting bank”, coinvolta nel processo di gestione di un incasso;
• La "presenting bank" che è la “collecting bank”, che effettua la presentazione dei documenti al “drawee”;
• Il "drawee" che è il soggetto a cui la presentazione dei documenti viene fatta, in accordo con le “collection instructions”.

Si segnala che, di solito, “presenting bank” e “collecting bank” coincidono.

Incasso Documentario: il funzionamento operativo
Di seguito sono riportati gli steps operativi di una operazione di incasso documentario:

1. Definizione dell’accordo contrattuale fra le parti che individuano, come forma di regolamento del prezzo della fornitura, l’incasso documentario (D/P, più comunemente conosciuto come CAD – Cash Against Documents o D/A)
2. Il “principal” (l’esportatore/drawer) prepara e spedisce le merci;
3. Il “principal” invia i documenti commerciali e/o finanziari alla propria “remitting bank”, accompagnati dalle istruzioni di incasso (Collection Instructions)
4. La “remitting bank”, invia i documenti alla “collecting/presenting bank” (o ad una collecting bank che, a sua volta, li invia ad una “collecting/presenting bank”), incaricando specularmente tale banca in linea con le instructions ricevute;
5. La “collecting/presenting bank” effettua la presentazione dei documenti all’importatore/drawee, consegnandoli contro pagamento o accettazione;
6. L’importatore/drawee ritira i documenti (o accetta la tratta), coi quali ottiene la merce, e paga la fornitura (a vista o a scadenza);
7. La “collecting/presenting bank” invia i fondi alla “remitting bank“ che, a sua volta, li accredita al “principal”.

Si tenga conto che la “presenting/collecting bank” potrebbe scontare la tratta accettata dal drawee su base pro-soluto o pro-solvendo e/o avallarla nel rispetto di quanto riportato nella “collection instruction” e nella misura in cui tale banca sia disponibile a eseguire la/e prestazioni richieste.

Documents Against Acceptance: le financing facilities
Nell’ambito dell’opzione D/A (Documents against acceptance.. of a Bill of Exchange), è possibile strutturare le c.d. “financing facilities”, utilizzando le funzionalità proprie della Bill of Exchange che, ricordiamo, può essere anche a vista (il Bill of Exchange Act del 1882 displina, infatti, la c.d. “demand draft”).
Di seguito si riportano le “financing facilities” attivabili:

1. Foreign Bills for Negotiation (FBNs)
Il venditore/esportatore potrebbe essere interessato a ricevere subito i fondi della compravendita chiedendo alla “remitting bank” di acquistare, pro-soluto o pro-solvendo, la Bill of Exchange o i documenti (to negotiate) non ancora accettati dal trassato/importatore. Tale soluzione può essere attuata qualora l’esportatore abbia una linea di fido attiva con la “remitting bank”.  In tale situazione, il beneficiario della Bill of Exchange sarà la “remitting bank”. Con questa soluzione, l’incasso documentario svolge la funzione di financing e/o di risk mitigation in dipendenza della tipologia di sconto attuata dalla “remitting bank” (se lo sconto è pro-solvendo non c’è copertura del rischio di credito).

2. Avalisation
Per garantire il pagamento, l’esportatore potrebbe richiedere, nella “collection instruction“, alla “collecting bank” di aggiungere la propria garanzia (o avallo) alla Bill of Exchange accettata dal compratore. Con questa soluzione, l’incasso documentario svolge, oltre alla funzione di settlment anche la funzione di risk mitigation.

3. Discounting
In una prima opzione, l’esportatore potrebbe richiedere, nella “collection instruction”, che la Bill of Exchange, dopo l’accettazione del trassato/importatore, sia scontata a cura della “presenting bank”. Ovviamente, la “presenting bank” può decidere, in autonomia, se effettuare lo sconto o meno e su quali basi. In alternativa, l’esportatore può richiedere che la tratta accettata, magari avallata, sia restituita alla “remitting bank” a cui l’esportatore può chiedere di effettuare lo sconto pro-soluto o pro-solvendo. L’esportatore potrebbe, alternativamente, anche valutare di scontare la Bill of Exchange sul libero mercato.
Si precisa che, nell’incasso documentario, le descritte funzioni di risk mitigation e di financing sono solo potenziali, nel senso che il venditore/esportatore necessita della disponibilità della propria banca (remitting) a scontare la Bill of Exchange (o ad “acquistare” i documenti), e/o della disponibilità del proprio cliente ad accettare la Bill of Exchange e della collecting/presenting bank di avallare la tratta.


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