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A cura dell' Avv. Marcello Mantelli, Esperto legale di Ceipiemonte

Le imprese con sede in zone colpite dall’alluvione devono riorganizzarsi tempestivamente non solo per riprendere l’attività dopo la catastrofe naturale, ma anche per evitare potenziali richieste di risarcimento danni dai propri partner con sede all’estero per la mancata consegna della merce. A causa degli allagamenti e dei danni subiti alle strutture produttive è infatti a rischio l’esecuzione di migliaia di contratti di vendita internazionale.

In una tale situazione non è sufficiente fare affidamento sulla qualificazione dell’alluvione quale causa di forza maggiore, confidare cioè su una automatica giustificazione per la mancata o ritardata consegna delle merci pattuite. Occorrerà infatti valutare le azioni da intraprendere per mettere in sicurezza i contratti in corso, al fine di mantenerne ove possibile integro il valore o perlomeno limitarne la distruzione di valore e i potenziali contenziosi. L’esperienza della pandemia ha mostrato che di norma tra partner d’affari si negozia per alleviare gli effetti degli eventi straordinari. Ma non è sempre così.

Le regole per affrontare la questione sono, a seconda dei casi, costituite da una specifica clausola nel contratto di vendita internazionale, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merce (“Convenzione di Vienna”), da una legge nazionale o dai principi generali del diritto (legge Mercatoria). Qualora, come di norma avviene, sia presente una clausola specifica nel contratto ad essa occorrerà fare riferimento per regolare il caso -sperando che sia ben equilibrata- anche se essa non segue le previsioni della legge applicabile al contratto, e sempre che tale legge non preveda norme inderogabili. La clausola probabilmente prevederà una sospensione del contratto per un certo tempo, la sua eventuale rinegoziazione o la sua risoluzione. Dall’interpretazione della clausola potrebbe perfino emergere l’amara sorpresa che l’allocazione del rischio di forza maggiore gravi del tutto sul venditore. In questo caso il venditore sarà purtroppo tenuto a risarcire i danni causati dal suo inadempimento. Invece, se come spesso avviene, la clausola contrattuale è lacunosa o incompleta, occorrerà fare riferimento alle previsioni della legge applicabile che in molti casi sarà costituita dalla Convenzione di Vienna, la quale regola all’art.79 (Esenzioni) i casi di forza maggiore. Secondo la Convenzione di Vienna la parte colpita per essere esentata da responsabilità per mancata consegna deve provare che l’impedimento sia al di fuori del suo controllo, che fosse imprevedibile al tempo della sottoscrizione del contratto e che non si potesse ragionevolmente superare o evitare. La parte colpita deve essere cioè in grado di provare che la mancata consegna della merce nel suo caso specifico è stata causata dall’alluvione. È poi onerata della prova di aver preso tutte le misure possibili per eseguire il contratto; ad esempio, anche procurandosi sul mercato altri beni del medesimo genere (ad esempio una tonnellata di pesche) in sostituzione di quelli distrutti a condizione che siano reperibili e il prezzo non sia sproporzionato (Alta Corte Regionale di Düsseldorf 4/7/2019, caso n.6U2/19).

Fondamentale è infine la pronta comunicazione al partner contrattuale dell’impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di adempiere al contratto in corso. In presenza dei requisiti visti il venditore sarà quindi esentato da responsabilità per la mancata consegna della merce causata dall’alluvione.

 


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